Banca di prossimità al servizio delle famiglie e delle imprese

Statuto

Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 14 Giugno 2009

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - COMPETENZA TERRITORIALE - DURATA

Art. 1 – Denominazione

È costituita una società cooperativa per azioni denominata «BANCA DI VITERBO Credito Cooperativo - Società Cooperativa per azioni».
La Banca di Viterbo Credito Cooperativo è una società cooperativa a mutualità prevalente.

Art. 2 - Sede e Competenza territoriale

La Società ha sede nel Comune di Viterbo (Provincia di Viterbo).
La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detto Comune, dei Comuni ove la Società ha proprie succursali, nonché dei Comuni ad essi limitrofi.

Art. 3 – Durata

La durata della Società è fissata al 30 Aprile 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'assemblea straordinaria.

Art. 4 – Ammissibilità a Socio

Possono essere ammessi a Socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.
È fatto obbligo al Socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.
I Soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli;
qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.
I rappresentanti legali dei Soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.
Non possono essere designati a rappresentare i Soci diversi dalle persone fisiche coloro che siano gravati delle limitazioni di cui all'art. 5 ovvero che siano stati in precedenza esclusi ai sensi dell'art. 12.

Art. 5 - Limitazioni all’acquisto della qualità di Socio

Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, tutti coloro che non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, i falliti.
Non possono altresì far parte della Società coloro che, a giudizio del consiglio di amministrazione, siano gravemente inadempienti verso la Società o che abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti, nonché coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, secondo comma, lett. d).

Art. 6 - Formalità per l’ammissione a Socio

Per l'ammissione a Socio, l'aspirante Socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale.
Il Consiglio di Amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e, in caso di accoglimento, verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e del sovrapprezzo, provvede immediatamente alla comunicazione all'interessato della delibera di ammissione e all'annotazione della delibera di ammissione nel libro dei soci. La qualità di Socio si acquista a far data dalla annotazione predetta.
Nessun Socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.
Gli Amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel Libro Soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 24;
b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di Socio e nel caso di acquisto di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;
c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri Soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.
I Soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando con essa, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

Art. 8 - Domiciliazione dei Soci

I Soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.

Art. 9 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde con la morte, col recesso e con l'esclusione.

Art. 10 - Morte del Socio

In caso di morte del Socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a nome di uno fra di essi designato, o detto trasferimento non sia stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art. 13.
In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all'assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.

Art. 11 - Recesso del Socio

Il Socio ha diritto di recedere dalla Società, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, nel caso di dissenso dalle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto il cambiamento dell'oggetto sociale o la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell'art. 36 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'art. 4.
Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso andrà comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,
gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale.
Il Socio può altresì richiedere, con le formalità e gli effetti di cui al comma precedente, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della società e per altri giustificati motivi.
Nei casi di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
Nei casi di cui al comma 4 il recesso, salvo il caso in cui esso sia richiesto per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 4, non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il Socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici fra Socio e Società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 12 - Esclusione del Socio

Il Consiglio di Amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei Soci:
– nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori;
– che siano privi dei requisiti di cui all'art. 4, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 5.
Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il Socio:

a) che abbia commesso gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla Legge o dal contratto sociale o che abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;
b) che sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;
c) che abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del Consiglio di Amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa;
d) che abbia tenuto una condotta incompatibile con i principi ai quali la Società si ispira, abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa. Il provvedimento di esclusione è comunicato al Socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Contro l'esclusione il Socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 13 - Liquidazione della quota del Socio

Il Socio receduto o escluso o gli aventi causa del Socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni possedute. Il pagamento deve essere eseguito entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.
Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve.

TITOLO III

OGGETTO SOCIALE – OPERATIVITA'

Art. 14 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza. La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.
La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di valori mobiliari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegni preventivamente i titoli, in caso di vendita.
Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative e conterrà la propria posizione netta complessiva in cambi entro i limiti fissati dall'Autorità di Vigilanza. Essa potrà inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati se realizzano una copertura dei rischi derivanti da altre operazioni.
La Società potrà assumere partecipazioni, nei limiti determinati dall'Autorità di Vigilanza.
La Società svolge la propria operatività anche nei confronti dei terzi non soci.

Art. 15 - Operatività nella zona di competenza territoriale

La Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, attività di rischio prevalentemente nei confronti dei propri Soci.
La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% delle attività di rischio è destinata a Soci e/o ad attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza.
Le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata da un Socio della Società sono considerate attività di rischio verso Soci, a condizione che la garanzia prestata sia personale, esplicita e incondizionata.
Le attività di rischio non destinate ai Soci sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale.

Art. 16 - Operatività fuori della zona di competenza territoriale

Una quota non superiore al 5% del totale delle attività di rischio potrà essere assunta al di fuori della zona di competenza territoriale.
Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, non rientrano nel limite della competenza territoriale le attività di rischio nei confronti di altre banche e le attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza.

Art. 17 - Criteri ispiratori dell’attività sociale

Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i Soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza.

TITOLO IV

PATRIMONIO – CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Art. 18 - Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale;
b) dalla riserva legale;
c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
d) da ogni altra riserva o fondo aventi destinazione generica o specifica alimentata da utili netti.

Art. 19 - Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di Euro 5,16 (cinquevirgolasedici) ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.

Art. 20 - Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
In caso di cessione di azioni fra Soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del Libro dei Soci.
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. È inoltre vietato accettare azioni proprie in garanzia o fare anticipazioni sulle stesse.
La Società potrà acquistare o rimborsare azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. In nessun caso il valore nominale delle azioni proprie possedute può eccedere la decima parte del capitale sociale.
La Società non emette i titoli azionari e la qualità di Socio risulta dall'iscrizione nel Libro Soci.
E' esclusa alla Società la possibilità di emettere, a seguito dell'apporto di soci o di terzi, strumenti finanziari partecipativi.

Art. 21 - Sovrapprezzo

Il nuovo Socio deve versare, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori.
Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva, che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 22 - Organi sociali

Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:

a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
d) il Collegio Sindacale.

TITOLO VI

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 23 - Convocazione dell’Assemblea

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue deliberazioni obbligano i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in territorio italiano, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da affiggere almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società e da pubblicare nello stesso termine nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In alternativa alla pubblicazione, il Consiglio di Amministrazione può disporre che l'avviso di convocazione sia comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’Assemblea.
In aggiunta alle modalità di cui al comma 2, il Consiglio di Amministrazione può inoltre disporre che detto avviso sia pubblicato con altra modalità o inviato o recapitato ai Soci.
L’Assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione. Gli Amministratori devono convocare senza ritardo l’Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno il decimo dei Soci e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i Soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 24.
Se gli Amministratori, oppure in loro vece i Sindaci non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.
La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Art. 24 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

Possono intervenire all’Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto; hanno diritto di voto quelli che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel Libro Soci. Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.
Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente, da Consiglieri o dipendenti della Società a ciò delegati dal Consiglio, da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato. 
Ogni Socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di cinque in caso di assemblea straordinaria.


Art. 25 - Presidenza dell'Assemblea

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi dell'art. 39 e, in caso di impedimento anche di questi, da un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell’Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell’Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti dà conto nel verbale.
Nella conduzione dell’assemblea il Presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non socio, designata dal Consiglio di Amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione.
L’Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i Soci due o più scrutatori e un segretario, anche non Socio, salvo che nel caso delle Assemblee straordinarie, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio.


Art. 26 - Costituzione dell’Assemblea

L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno un quinto dei Soci, se straordinaria.


Art. 27 - Maggioranze assembleari

L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi.
La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa; a parità di voti si intende eletto il più anziano di età.
Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede mediante espressione di preferenze su schede, salvo che l’Assemblea, su proposta del Presidente, deliberi, con maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con altra modalità.


Art. 28 - Proroga dell’Assemblea

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l’Assemblea potrà essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.
Nella sua successiva seduta, l’Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell’Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 29 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno alla medesima riservati dalla legge o dallo statuto.
L’Assemblea ordinaria approva inoltre le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

Art. 30 - Verbale delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell’Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.
Il verbale deve indicare la data dell’Assemblea e, in allegato, l’identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno;
deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
I verbali delle assemblee vengono trascritti sul Libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea.

TITOLO VII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 31 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da otto Amministratori eletti dall'Assemblea fra i Soci.
Non possono essere eletti alla carica di Consigliere, e se eletti decadono:
a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, orabilità e indipendenza determinati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;
d) i dipendenti della Società;
e) coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non
opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovradescritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in centrali cooperative, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

Art. 32 - Durata in carica dei Consiglieri di amministrazione

La nomina degli Amministratori spetta all'assemblea.
I Consiglieri durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; nella prima riunione, il Consiglio provvede alla nomina del Vice Presidente tra i suoi componenti.

Art. 33 - Sostituzione di Consiglieri di amministrazione per cooptazione

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del Collegio Sindacale, alla loro sostituzione per cooptazione purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall’Assemblea. I Consiglieri nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla prossima Assemblea.
Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall’Assembla, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
I Consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.

Art. 34 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge o per statuto all’Assemblea dei Soci.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei Soci;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della Società;
- l’approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari e delle politiche di gestione del rischio;
- la nomina e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
- l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;
- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei Soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;
- la nomina, sentito il Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi, di revisione interna e di conformità;
- il rilascio di consenso alla cancellazione o riduzione di ipoteche ed a qualunque modifica di garanzia ipotecaria che non riguardi crediti già estinti.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni al comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.
In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato Esecutivo nonché, per importi limitati, al Direttore, al Vice Direttore, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, ai responsabili di area e/o settori, se nominati, e ai preposti alle succursali, entro limiti di importo graduati.
Sempre in materia di erogazione del credito, il Consiglio può inoltre delegare al Presidente, o al Vice Presidente, per il caso di impedimento del primo, limitati poteri, da esercitarsi su proposta del Direttore, esclusivamente in caso di urgenza e per quanto concerne operazioni più ricorrenti.
Il Consiglio di Amministrazione può conferire a singoli Consiglieri o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nella sua prima riunione.

Art. 35 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal Collegio Sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti del Consiglio stesso.
La convocazione è fatta dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso da inviare per iscritto o a mezzo telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima - e in caso di urgenza almeno un giorno prima - della data fissata per l'adunanza, al recapito indicato di ciascun Consigliere ed ai componenti del Collegio Sindacale perché vi possano intervenire.
Il Presidente fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Art. 36 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese ed a maggioranza dei presenti.
In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede.
Per le deliberazioni del Consiglio assunte in presenza di interessi dei Consiglieri trova applicazione il disposto dell'art. 2391 c.c.
Alle riunioni del Consiglio partecipa, con parere consultivo, il Direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del Consiglio, da altro dipendente.
Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un segretario.

Art. 37 - Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal Presidente o da chi lo sostituisce, dal segretario e da tutti gli intervenuti.
Il Libro dei Verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal Presidente, fanno prova delle riunioni del Consiglio e delle deliberazioni assunte.

Art. 38 - Compenso ai Consiglieri di Amministrazione

I Consiglieri hanno diritto, oltre al compenso, determinato dall’Assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.
La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 39 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale libera; egli sovrintende al normale andamento della Società e presiede l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo e provvede
affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai componenti del Consiglio e del Comitato.
Nell’ambito dei poteri di rappresentanza, il Presidente, in particolare, consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari
stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dal Consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione.
Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

TITOLO VIII

COMITATO ESECUTIVO

Art. 40 - Composizione e funzionamento del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da tre a cinque componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati dallo stesso Consiglio.
Il Comitato sceglie tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, se questi non sono nominati dal Consiglio.
Il Direttore ha il potere di proposta in seno al comitato.
Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'art. 35, secondo comma e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l’espressione di almeno due voti favorevoli.
Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 37.
Alle riunioni del Comitato assistono i Sindaci.
Fermo restando quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 34,  il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o
caratteristiche.
Anche le riunioni del Comitato si potranno svolgere per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un segretario.

TITOLO IX

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 41 - Composizione del Collegio Sindacale

L’Assemblea ordinaria nomina, tre Sindaci effettivi, designandone il Presidente e due Sindaci supplenti; ne fissa inoltre il compenso annuale valevole per tre esercizi, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.
I Sindaci sono rieleggibili.
Nelle Società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione qualificata strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza, i Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo.
I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti determinati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e dei requisiti di indipendenza previsti dal codice civile.
Sono motivo di ineleggibilità o di decadenza il rapporto di parentela, di coniugio o di affinità fino al quarto grado con Dipendenti della Società e la carica di Amministratore o di Sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della società.
Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, le funzioni di Presidente sono assunte dal più anziano di età tra i Sindaci effettivi rimasti in carica.
I Sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo della società e successivamente dall’Assemblea. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.
La nomina dei Sindaci, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte a cura degli amministratori nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.

Art. 42 – Compiti e poteri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
in particolare vigila sull'osservanza dei regolamenti e delle deliberazioni sociali e adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla normativa vigente.
Può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, inqualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.
Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.
Nello svolgimento della propria attività, il Collegio in particolare:
- segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l’adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l’efficacia;
- valuta l’adeguatezza e la funzionalità dell’assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali;
- esprime un parere in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell’architettura complessiva del sistema dei controlli;
- adempie agli obblighi di cui all'articolo 52, 1° comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
I verbali e gli atti del Collegio Sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti.
Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile.

TITOLO X

ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA'

Art. 43 - Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti sociali

Gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta all'unanimità e con il voto favorevole di
tutti i componenti del Collegio Csindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori.

TITOLO XI

LA DIREZIONE GENERALE

Art. 44 - Compiti e attribuzioni della Direzione Generale

La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e dal Vice Direttore Generale, se nominato, o da altro dipendente designato dal Consiglio di Amministrazione, che lo sostituisce in assenza o per impedimento. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell’assenza o impedimento di questi.
Il Direttore Generale esercita i poteri attribuitigli dallo Statuto e da specifiche delibere e/o regolamenti interni deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
Nei limiti dei poteri come sopra conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale è il capo dell’intera struttura della banca e nell’esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti ed all’organizzazione e al
funzionamento delle reti e servizi, esercita i poteri assegnatigli in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo.
Il Direttore Generale prende parte con parere consultivo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito, prende parte alle riunioni del Comitato Esecutivo ed ha il potere di proposta per le delibere del medesimo.
Il Direttore Generale è il capo del personale ed ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale.
Lo stesso ha altresì facoltà di avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per il recupero dei crediti della banca.

TITOLO XII

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 45 - Rappresentanza e firma sociale

La rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione, e la firma sociale libera spettano, ai sensi dell'art. 39, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o
impedimento.
La rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione anche a singoli Consiglieri, ovvero al Direttore e a dipendenti, per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti.
Il Consiglio, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

TITOLO XIII

BILANCIO - UTILI - RISERVE

Art. 46 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge.

Art. 47 - Utili

L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:

a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale;
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
gli utili eventualmente residui potranno essere:
c) assegnati ad altre riserve;
d) distribuiti ai Soci, purché in misura non superiore a quella prevista dalle norme generali vigenti per le società cooperative a mutualità prevalente.

La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.
La Società non può remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai Soci in misura superiore a quella prevista dalle norme generali vigenti per le società cooperative a mutualità prevalente.

TITOLO XIV

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’

Art. 48 - Scioglimento e liquidazione della Società

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale sarà devoluto - dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato, e i dividendi eventualmente maturati - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalità previste dalla legge.

TITOLO XV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 – Disposizioni finali

Alla società per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni sulle società cooperative e, in quanto compatibili, quelle sulla società per azioni.

COSTITUZIONE

30 Aprile 1911 - Atto Notaio Angelo Grappaldi.
Registrato in Viterbo il 14/5/1911 - Vol. 99, foglio 47, n. 1267 con la seguente ragione sociale «CASSA RURALE CATTOLICA COOPERATIVA DI PRESTITI E RISPARMIO - NEL CONTADO DI VITERBO» - CONTRADA «LE FARINE» SOC. COOP. IN NOME COLLETTIVO.

MODIFICHE SUCCESSIVE

  1. Assemblea Straordinaria del 2/6/1935.
    Modifiche statutarie approvate ai sensi del 3° comma art. 6 legge 6/6/1932 n. 656 e 25/1/1934.
    Autorizzazione Ministero Agricoltura e Foreste del 2/11/1935.
    Omologato dal Tribunale di Viterbo in data 21/2/1936.
    Depositato alla Cancelleria del Tribunale di Viterbo il 27/3/1936 n. 19 Reg. Soc. n. 165.
    Modifica della ragione sociale da «CASSA RURALE CATTOLICA COOPERATIVA DI PRESTITI E RISPARMIO - NEL CONTADO DI VITERBO» - CONTRADA «LE FARINE» SOC. COOP. IN NOME COLLETTIVO A «CASSA RURALE CATTOLICA DI VITERBO - SOC. COOP. IN NOME COLLETTIVO ».
  2. Assemblea Straordinaria del 27/3/1938.
    Modifiche statutarie approvate ai sensi del R.D. 26/8/1937 n. 1706.
    Autorizzazione Ispettorato difesa del risparmio ed esercizio del credito del 23/12/1939.
    Omologato dal Tribunale di Viterbo in data 29/1/1940.
    Depositato alla Cancelleria del Tribunale di Viterbo in data 22/3/1941 n. 510 Reg. Soc. n. 165.
    Modifica della ragione sociale da «CASSA RURALE CATTOLICA DI VITERBO  - SOC. COOP. IN NOME COLLETTIVO» A «CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI VITERBO - SOC. COOP. IN NOME COLLETTIVO».
  3. Assemblea Straordinaria del 29/6/1947.
    Autorizzazione Banca d’Italia 2/5/1947 n. 2061.
    Omologato dal Tribunale di Viterbo in data 20/9/1947.
    Depositato alla Cancelleria del Tribunale di Viterbo in data 28/11/1947 n. 295 Reg. Soc. n. 165.
    Modifica della ragione sociale da «CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI VITERBO - SOC. COOP. IN NOME COLLETTIVO» A «CASSA RURALE  ED ARTIGIANA DI VITERBO - SOC. COOP. A RESP. ILLIMITATA».
  4. Assemblea Straordinaria del 27/4/1958.
    Autorizzazione Banca d’Italia n. 1718 del 17/5/1958.
    Omologato dal Tribunale di Viterbo in data 31/5/1958.
    Depositato alla Cancelleria del Tribunale di Viterbo in data 19/11/1958 n. 353 Reg. Soc. n. 165.
    Modifiche e innovazioni apportate allo Statuto ai sensi della legge 4/8/1955 n. 707.
  5. Assemblea Straordinaria del 27/3/1960.
    Omologato dal Tribunale di Viterbo in data 5/5/1960.
    Depositato alla Cancelleria del Tribunale di Viterbo in data 5/7/1960 n. 274 Reg. Soc. n. 165.
    Modifica «PROROGA DELLA SOCIETA’ DAL 30/4/1961 AL 30/4/2011».
  6. Assemblea Straordinaria del 17/4/1977.
    Autorizzazione Banca d’Italia n. 437 dell’11/2/1977.
    Omologato dal Tribunale di Viterbo in data 19/5/1977.
    Depositato alla Cancelleria del Tribunale di Viterbo in data 17/6/1977 Reg. Soc. n. 165.
    Modifica: Trasformazione della Società da «SOC. COOP. A RESP. ILLIMITATA» A «SOC. COOP. A RESP. LIMITATA».
  7. Assemblea Straordinaria del 17/4/1983.
    Autorizzazione Banca d’Italia n. 1299 del 20/4/1983.
    Omologato dal Tribunale di Viterbo in data 5/5/1983.
    Depositato alla Cancelleria del Tribunale di Viterbo in data 20/5/1983 Reg. Soc. n. 165.
    Modifica apportata ai sensi dell’art. 10 della legge 10/2/1981 n. 23 «ADEGUAMENTO DEL VALORE NOMINALE DI CIASCUNA AZIONE, DA L. 500 A L. 10.000”.
  8. Assemblea Straordinaria del 27/9/1992.
    Autorizzazione Banca d’Italia n. 4929 del 16/10/1992.
    Omologato dal Tribunale di Viterbo in data 27/10/1992.
    Depositato alla Cancelleria del Tribunale di Viterbo in data 4/11/1992 Reg. Soc. n. 165.
    Modifiche: riforma integrale dello Statuto sociale.
  9. Assemblea Straordinaria del 6/3/1994
    Autorizzazione Banca d’Italia n. 1331 del 16/3/1994.
    Omologato dal Tribunale di Viterbo in data 31/3/1994.
    Depositato alla Cancelleria del Tribunale di Viterbo in data 13/4/1994 Reg. Soc. n. 165.
    Modifica: Art. 10 - 36 - 37, ai sensi del D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia).
  10. Assemblea Straordinaria del 23/4/1995
    Autorizzazione Banca d’Italia n. 3063 dell’ 11/5/1995.
    Omologato dal Tribunale di Viterbo in data 1/6/1995.
    Depositato alla Cancelleria del Tribunale di Viterbo in data 1/6/1995 Reg. Soc. n. 165.
    Modifica: Art. 1 comma 1 ai sensi del D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia).
  11. Assemblea Straordinaria del 20/10/1996
    Autorizzazione Banca d’Italia n. 3293 del13/6/1996.
    Omologato dal Tribunale di Viterbo in data 23/11/1996.
    Depositato presso il Registro delle Imprese di Viterbo al n. 165 in data 6/12/1996.
    Modifica: riforma integrale dello Statuto sociale.
  12. Assemblea Straordinaria del 29/11/1998
    Omologato dal Tribunale di Viterbo in data 23/01/1999.
    Depositato presso il Registro delle Imprese di Viterbo al n. 165 in data 04/02/1999.
    Modifica: Art. 1 (Denominazione).
  13. Assemblea Straordinaria del 29/04/2001
    Depositato presso il Registro delle Imprese di Viterbo al n. 165 in data 28/05/2001.
    Modifica:
    Art. 1 - Denominazione
    Art. 4 - Ammissibilità a Socio
    Art. 34 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
    Art. 39 - Presidente del Consiglio di Amministrazione
    Art. 41 - Composizione del Collegio Sindacale
    Art. 45 - Rappresentanza e firma sociale
    Art. 50 - Disposizione transitoria sulla composizione del Collegio Sindacale (abbrogato).
  14. Delibera Consiglio di Amministrazione del 25/10/2001 (n. 1267)
    Depositata presso il Registro delle Imprese di Viterbo al n. 165 in data 15/11/2001.
    Modifica:
    Art. 19 - Capitale Sociale.
    (Conversione in Euro del capitale sociale ai sensi delD.Lgs. 213/98 e successive modificazioni ed integrazioni).
  15. Assemblea Straordinaria del 24/04/2005
    Depositato presso l’Uffico del Registro delle Imprese di Viterbo in data 27/05/2005.
    Modifica:
    Art. 1 - Denominazione
    Art. 6 - Formalità per l’ammissione a Socio
    Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci
    Art. 11 - Recesso del Socio
    Art. 12 - Esclusione del Socio
    Art. 13 - Liquidazione della quota del Socio
    Art. 14 - Oggetto sociale
    Art. 17 - Criteri ispiratori dell’attività sociale
    Art. 20 - Azioni
    Art. 21 - Sovrapprezzo
    Art. 23 - Convocazione dell’assemblea
    Art. 24 - Intervento e rappresentanza in Assemblea
    Art. 25 - Presidenza dell’Assemblea
    Art. 29 - Assemblea ordinaria
    Art. 31 - Composizione del Consiglio di Amministrazione
    Art. 32 - Durata in carica degli Amministratori
    Art. 33 - Sostituzione di Amministratori per cooptazione
    Art. 34 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
    Art. 36 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
    Art. 39 - Presidente del Consiglio di Amministrazione
    Art. 40 - Composizione e funzionamento del Comitato Esecutivo
    Art. 41 - Composizione del Collegio Sindacale
    Art. 42 - Compiti del Collegio Sindacale
    Art. 43 - Assunzione di obbligazioni da parte degli esponentisociali
    Art. 44 - Compiti e attribuzioni del Direttore
    Art. 47 - Utili.
  16. Assemblea Straordinaria del 14/06/2009
    Depositato presso l’Uffico del Registro delle Imprese di Viterbo in data 14/07/2009.
    Modifica:
    Art. 1 - Denominazione
    Art. 3 - Durata
    Art. 4 - Ammissibilità a Socio
    Art. 5 - Limitazioni all’acquisto della qualità di Socio
    Art. 6 - Formalità per l’ammissione a Socio
    Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci
    Art. 8 - Domiciliazione dei Soci
    Art. 10 - Morte del Socio
    Art. 11 - Recesso del Ssocio
    Art. 12 - Esclusione del Socio
    Art. 13 - Liquidazione della quota del Socio
    Art. 14 - Oggetto sociale
    Art. 17 - Criteri ispiratori dell’attività sociale
    Art. 18 - Patrimonio
    Art. 20 - Azioni
    Art. 21 - Sovrapprezzo
    Art. 23 - Convocazione dell’Assemblea
    Art. 24 - Intervento e rappresentanza in Assemblea
    Art. 25 - Presidenza dell'Assemblea
    Art. 27 - Maggioranze assembleari
    Art. 29 - Assemblea ordinaria
    Art. 30 - Verbale delle deliberazioni assembleari
    Art. 31 - Composizione del Consiglio di Amministrazione
    Art. 32 - Durata in carica dei Consiglieri di Amministrazione
    Art. 33 - Sostituzione di Consiglieri di Amministrazione percooptazione
    Art. 34 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
    Art. 35 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione
    Art. 36 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
    Art. 38 - Compenso ai Consiglieri di Amministrazione
    Art. 39 - Presidente del Consiglio di Amministrazione
    Art. 40 - Composizione e funzionamento del Comitato Esecutivo
    Art. 41 - Composizione del Collegio Sindacale
    Art. 42 - Compiti e poteri del Collegio Sindacale
    Art. 44 - Compiti e attribuzioni della Direzione Generale
    Art. 45 - Rappresentanza e firma sociale
    Art. 47 - Utili
    Art. 48 - Scioglimento e liquidazione della Società
    Art. 49 - Disposizioni finali
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