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Frodi e non solo ...

  Gentile Cliente,

La informiamo che il 29/12/2007 è entrato in vigore il D.lgs. n° 231 del 21 novembre 2007 che, con decorrenza 30 aprile 2008, imporrà norme più rigorose per la limitazione dell’uso del contante e dei titoli al portatore ed apporterà significative variazioni alla normativa sugli assegni. Riteniamo di farLe cosa utile evidenziando, in sintesi, le principali novità in materia.

CONTANTI E LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE
Sarà vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore , effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, risulterà complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (sino al 30/04/2008 resterà valido il limite attualmente vigente di 12.500 euro). Trasferimenti per importi superiori potranno tuttavia essere eseguiti per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non potrà essere pari o superiore a 5.000 euro. L’estinzione o la riduzione sotto la predetta soglia di 5.000 euro dei libretti al portatore esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (29/12/2007), dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2009 (se la soglia viene superata con l’accreditamento degli interessi, dovrà essere effettuata la riduzione e l’estinzione dei libretti in questione).

Nel caso di trasferimento ad altro soggetto di libretti di deposito bancari o postali al portatore per un valore complessivo inferiore a 5.000 euro e presentati all’incasso il cessionario deve rilasciare autocertificazione relativa al trasferimento (data e nome del cedente) oppure il cedente dovrà comunicare all’Istituto emittente (banca o Poste Italiane), entro 30 giorni dalla presentazione dei titoli, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

ASSEGNI BANCARI
Gli assegni bancari emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro dovranno recare obbligatoriamente l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (ricordiamo che sino al 30/04/2008 tale obbligo resta valido sia per gli assegni bancari che per gli assegni circolari di importo superiore a 12.500 euro).

I libretti di assegni bancari saranno rilasciati dalle banche già muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente potrà comunque richiedere, per iscritto, il rilascio di carnet di assegni bancari in forma libera (cioè senza la clausola “non trasferibile”). Per ciascun modulo di assegno bancario richiesto in forma libera sarà dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro (un libretto di assegni “liberi” verrà pertanto a costare 15 euro).

Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine dello stesso traente (come quelli a favore “mio proprio”, “me medesimo” o altra dicitura analoga) potranno essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. e non potranno pertanto essere girati a terzi (per essi non è comunque richiesta l’apposizione del codice fiscale del traente che gira per l’incasso il titolo).

ASSEGNI CIRCOLARI
Gli assegni circolari verranno emessi dalle banche con la clausola di non trasferibilità. Il cliente potrà comunque richiedere, per iscritto, il rilascio di assegni circolari di importo inferiore a 5.000 euro in forma libera (cioè senza la clausola “non trasferibile”). Per ciascun modulo di assegno circolare richiesto in forma libera sarà dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.

GIRATE SU ASSEGNI BANCARI O CIRCOLARI EMESSI SENZA LA CLAUSOLA “NON TRASFERIBILE” (assegni emessi quindi per importi inferiori a 5.000 euro su modulo non contenente la formula “non trasferibile”)

Ciascuna girata dovrà recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante sotto la firma (la mancanza del codice fiscale non rende pagabile l’assegno); analogamente la girata sarà considerata nulla qualora il codice fiscale del girante sia manifestatamene errato.
Se la girata è effettuata per conto di un diverso soggetto titolare della convenzione di assegno (ad es. una persona giuridica) il codice fiscale da indicare è quello del soggetto titolare del medesimo rapporto (nell’esempio la persona giuridica).

 

CASO

DISCIPLINA

NOTE

Emissione di assegni bancari/postali/circolari in forma libera per importi inferiori ad Euro 5.000,00

Lecito

 

Emissione di assegni bancari/postali/circolari in forma libera per importi pari o superiori ad Euro 5.000,00

Illecito

 

Assegni liberi emessi per importi inferiori ad Euro 12.500,00 ante 30/04/2008 ed incassati dopo 

Lecito

 

Assegni emessi a decorrere dal 30/04/2008 per importi pari o superiori ad Euro 5.000,00 senza l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità

Nonostante l’irregolarità saranno pagati

Irregolarità dell’assegno comunicata al Ministero dell’Economia

Utilizzo carnet assegni già in possesso della clientela alla data del 29/04/2008

Sì, anche dopo il 29/04/2008

Utilizzo consentito nei limiti indicati dalla nuova normativa

Assegni emessi all’ordine del traente

Non è richiesta l’indicazione del codice fiscale del traente

 

Assegni all’ordine del traente di importo superiore ad Euro 5.000,00

Lecito

 

Assegni all’ordine del traente (“a me medesimo”) e poi girati a terzi (e non ad una banca per l’incasso)

Saranno pagati

Irregolarità dell’assegno comunicata al Ministero dell’Economia

Girata sugli assegni liberi

A partire dal 30/04/2008 è sempre dovuta l’indicazione del codice fiscale del girante sotto la firma (anche se si utilizzano moduli di assegno rilasciati anteriormente tale data)

In mancanza del codice fiscale la girata è nulla e l’assegno non è pagato

Girata con codice fiscale manifestatamente errato

E’ nulla

L’assegno non è pagato

 
Il personale presso le ns. Filiali resta a Sua disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento.

Viterbo, 31 Marzo 2008                                                                  La Direzione
   
RISCHIO CLONAZIONE CARTE
 

Contro le frodi le istituzioni finanziarie fanno ricorso a difese sofisticate. E il privato cittadino? Le regole elementari si possono riassumere in un approccio di metodo. Mantenere sempre una buona dose di prudenza, una sana diffidenza.

Al fine di contenere i rischi di clonazione delle carte, si forniscono alcune indicazioni da osservare nell' uso di carte di credito e di carte bancomat.

1) Carte di credito: Come sempre, prevenire è meglio che curare. Per mantenere un buon livello di sicurezza è necessario non cedere la carta ad altri, non fornire il Pin e non perdere di vista la propria carta di credito al momento del pagamento. Alcune società emittenti forniscono un servizio di alert: un Sms sul telefonino avverte in tempo reale di ogni transazione, consentendo di intervenire subito in caso di operazioni sospette. In ogni caso, se all’arrivo dell’ estratto conto ci si accorge che ci sono spese mai effettuate, si può contestare l’addebito mandando entro 60 giorni una raccomandata a/r all’ente emittente.
Se il problema si ripete, è il caso di bloccare la carta chiamando il numero indicato dalla società emittente ed inoltre: mai dare informazioni confidenziali in risposta ad una e-mail non richiesta. Spesso le informazioni riservate vengono sottratte recuperando ricevute di pagamento ed estratti conto buttati nella spazzatura (meglio distruggere questi documenti strappandoli in pezzi di piccole dimensioni, prima di disfarsene).

2) Bancomat: Va usata prudenza specie quando si preleva agli sportelli automatici.
Evitare di operare se ci sente osservati. Microtelecamere, skimmer e pc sono le armi dei truffatori che clonano i bancomat. La clonazione avviene così: sopra la fessura dove si inserisce il Bancomat viene posizionato uno skimmer, un apparecchio capace di catturare i dati della banda magnetica. L’apparecchio viene poi collegato a un pc per trasferire i dati rubati su una carta clone. Ma serve anche il codice Pin e qui entra in gioco una microtelecamera nascosta. Oppure una tastiera collocata su quella vera che registra il pin quando viene digitato.

3) Commercio elettronico: Prima di utilizzare la carta di credito è necessario verificare identità e credibilità del sito dove si intende fare acquisti. Inoltre occorre verificare che i siti protocolli di sicurezza che permettano di identificare l’utente: generalmente durante la transazione compare un’icona con un lucchetto che sta a significare che in quel momento la connessione è sicura. Mai fornire informazioni troppo personali, in particolare relative al proprio conto corrente: perché la transazione vada a buon fine serve solo il numero della carta di credito e la relativa scadenza. Infine, un sito utile per avere altre indicazioni: quello della polizia postale (www.poliziadistato.it).

   
SICUREZZA
 

Al fine di aumentare la protezione da eventuali tentativi di frode, consigliamo di seguire alcune semplici ma efficaci misure di sicurezza; tali regole, per quanto importanti, non possono considerarsi esaustive di tutte le problematiche presenti e future.

   
PROTEGGERE I CODICI DI ACCESSO
 

La sicurezza di accesso è garantita dall’adozione di strutture hardware e software volte a impedire l’intrusione da parte di soggetti non autorizzati. Il singolo utente è garantito da un triplo filtro di sicurezza logica costituito da un “nome utente” fornito dalla Banca, da una password e da un PIN alfanumerici che si possono variare autonomamente in ogni momento. I codici sono strettamente personali pertanto occorre:

  • Custodire con cura i codici segreti per evitare che terzi ne vengano a conoscenza;
  • Evitare di trascrivere i codici personali su documenti che possono essere sottratti o smarriti;
    utilizzare password non banali che possano essere facilmente individuabili da un truffatore;
  • Utilizzare codici alfanumerici che garantiscono una maggiore protezione da sistemi automatici di creazione delle password. E' importante comunque evitare di utilizzare i medesimi codici per accedere a servizi diversi al fine di limitare i danni in caso di perdita o furto del codice stesso;
  • Cambiare frequentemente i propri codici segreti;
  • Non utilizzare la modalità di memorizzazione automatica delle password sul PC che si utilizza, soprattutto se a questo possono accedere altre persone; nel caso in cui la funzione di completamento automatico delle password fosse già attiva, è sufficiente rispondere "no" alla richiesta di salvataggio delle password;
  • Non comunicare o rilasciare mai a nessuno i codici anche se richiesti telefonicamente o via mail. Nessun dipendente o collaboratore della Banca di Viterbo richiederà mai i codici segreti personali; in particolare non sarà mai richiesta la digitazione completa di tutti i caratteri che compongono il pin;
  • Prestare la massima cautela nell'utilizzo di pc condivisi con altri utenti (es. in ufficio, negli internet cafè) verificando che gli stessi non prevedano il salvataggio automatico delle password.
FRODI
 

Negli ultimi tempi stanno variando i sistemi di “hackeraggio”: si è passati da tentativi volti a scardinare semplicemente la sicurezza per carpire informazioni protette ad azioni volte a trarre vantaggio economico tramite sottrazione di fondi; queste azioni prevedono il furto dell'identità elettronica.

Si sta diffondendo anche in Italia una modalità di truffa on-line (nota come "phishing") che, senza violare i sistemi di sicurezza della Banca, punta a catturare in modo fraudolento i codici di accesso all'Internet Banking dei clienti.

Ciò avviene attraverso l'invio di una e-mail, che sembra provenire dalla banca stessa, ad un elenco di indirizzi creato in modo casuale dai truffatori. In tale e-mail si richiede di accedere ad un link (che sembra riportare al sito ufficiale di tale banca) e di inserire i propri codici di accesso, adducendo generici motivi di sicurezza. In realtà, seguendo le istruzioni riportate, il cliente si collega al sito del truffatore e ad esso trasmette le informazioni personali inserite.

In altri casi, le e-mail contengono un allegato che, se aperto, installa sul computer un programma per permettere al truffatore di accedere alle informazioni riservate presenti sul pc del cliente oppure di "vedere" quello che il cliente sta digitando sulla tastiera del proprio computer (fenomeno noto come "key logging"). In alcuni casi tali programmi “trojan” permettono di far puntare il pc a siti non ufficiali anche digitando l’indirizzo corretto (fenomeno noto come “pharming”).

In nessuno di questi casi si è in presenza di violazione informatica dei siti della banca poiché l’obiettivo è accedervi regolarmente con i codici sottratti.

Si suggerisce di prestare attenzione ad eventuali anomalie rispetto alle modalità consuete con cui viene richiesto l'inserimento dei dati personali; è altresì consigliabile di controllare sempre l'autenticità della connessione mediante il controllo accurato del nome del sito.

Si raccomanda, infine, di non aderire in rete ad iniziative volte ad ottenere la messa a disposizione del proprio conto corrente, con finalità di transito di somme la cui origine potrebbe essere illecita.

   
PROTEGGERE IL PROPRIO COMPUTER
  Il computer è lo strumento di accesso al web pertanto è sempre più importante prendersene cura per salvaguardarlo dalla possibilità di essere infettato da virus informatici. Alcuni accorgimenti, quali i seguenti, possono aiutare:
  • Installare un buon software antivirus sul pc e aggiornarlo costantemente;
  • Aggiornare continuamente la protezione del sistema operativo e degli applicativi presenti sul pc mediante le installazioni delle cosiddette patch;
  • Utilizzare sistemi in grado di prevenire attacchi ed intrusioni quali, ad esempio, programmi antispyware, sistemi firewall/intrusion detection-prevention e sistemi antiphishing;
  • Non installare software e non aprire nessun file di cui non si conosce la provenienza;
  • Diffidare della e-mail di mittenti sconosciuti che spesso contengono messaggi impersonali, è consigliabile di non aprirle e di cancellarle; in particolare evitare di aprire allegati o cliccare su link in esse contenuti;
  • Evitare di utilizzare programmi di "file sharing" nonché di autorizzare le attività da remoto senza la vostra autorizzazione.
 

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