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Frodi e non solo ... |
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Gentile Cliente,
La informiamo che il 29/12/2007 è entrato in vigore il D.lgs. n° 231 del 21
novembre 2007 che, con decorrenza 30 aprile 2008, imporrà norme più
rigorose per la limitazione dell’uso del contante e dei titoli al portatore
ed apporterà significative variazioni alla normativa sugli assegni.
Riteniamo di farLe cosa utile evidenziando, in sintesi, le principali novità
in materia.
CONTANTI E LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE
Sarà vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito
bancari o postali al portatore o di titoli al portatore , effettuato a
qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione,
anche frazionata, risulterà complessivamente pari o superiore a 5.000
euro (sino al 30/04/2008 resterà valido il limite attualmente vigente di
12.500 euro). Trasferimenti per importi superiori potranno tuttavia essere
eseguiti per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste
Italiane S.p.A.
Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non
potrà essere pari o superiore a 5.000 euro. L’estinzione o la riduzione
sotto la predetta soglia di 5.000 euro dei libretti al portatore esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto (29/12/2007), dovrà
essere effettuata entro il 30 giugno 2009 (se la soglia viene superata
con l’accreditamento degli interessi, dovrà essere effettuata la riduzione e
l’estinzione dei libretti in questione).
Nel caso di trasferimento ad altro soggetto di libretti di deposito
bancari o postali al portatore per un valore complessivo inferiore a 5.000
euro e presentati all’incasso il cessionario deve rilasciare
autocertificazione relativa al trasferimento (data e nome del cedente)
oppure il cedente dovrà comunicare all’Istituto emittente (banca o Poste
Italiane), entro 30 giorni dalla presentazione dei titoli, i dati
identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
ASSEGNI BANCARI
Gli assegni bancari emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro
dovranno recare obbligatoriamente l'indicazione del nome o della ragione
sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (ricordiamo che
sino al 30/04/2008 tale obbligo resta valido sia per gli assegni bancari che
per gli assegni circolari di importo superiore a 12.500 euro).
I libretti di assegni bancari saranno rilasciati dalle banche già muniti
della clausola di non trasferibilità. Il cliente potrà comunque richiedere,
per iscritto, il rilascio di carnet di assegni bancari in forma libera (cioè
senza la clausola “non trasferibile”). Per ciascun modulo di assegno
bancario richiesto in forma libera sarà dovuta dal richiedente, a titolo di
imposta di bollo, la somma di 1,50 euro (un libretto di assegni
“liberi” verrà pertanto a costare 15 euro).
Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine dello stesso traente
(come quelli a favore “mio proprio”, “me medesimo” o altra dicitura analoga)
potranno essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste
Italiane S.p.A. e non potranno pertanto essere girati a terzi (per essi
non è comunque richiesta l’apposizione del codice fiscale del traente che
gira per l’incasso il titolo).
ASSEGNI CIRCOLARI
Gli assegni circolari verranno emessi dalle banche con la clausola di non
trasferibilità. Il cliente potrà comunque richiedere, per iscritto, il
rilascio di assegni circolari di importo inferiore a 5.000 euro in
forma libera (cioè senza la clausola “non trasferibile”). Per ciascun modulo
di assegno circolare richiesto in forma libera sarà dovuta dal richiedente,
a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
GIRATE SU ASSEGNI BANCARI O CIRCOLARI EMESSI SENZA LA CLAUSOLA “NON
TRASFERIBILE” (assegni emessi quindi per importi inferiori a 5.000 euro
su modulo non contenente la formula “non trasferibile”)
Ciascuna girata dovrà recare, a pena di nullità, il codice fiscale del
girante sotto la firma (la mancanza del codice fiscale non rende pagabile
l’assegno); analogamente la girata sarà considerata nulla qualora il codice
fiscale del girante sia manifestatamene errato.
Se la girata è effettuata per conto di un diverso soggetto titolare della
convenzione di assegno (ad es. una persona giuridica) il codice fiscale da
indicare è quello del soggetto titolare del medesimo rapporto (nell’esempio
la persona giuridica).
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CASO |
DISCIPLINA |
NOTE |
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Emissione di assegni
bancari/postali/circolari in forma libera per importi inferiori ad
Euro 5.000,00 |
Lecito |
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Emissione di assegni
bancari/postali/circolari in forma libera per importi pari o superiori
ad Euro 5.000,00 |
Illecito |
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Assegni liberi emessi per importi inferiori
ad Euro 12.500,00 ante 30/04/2008 ed incassati dopo |
Lecito |
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Assegni emessi a decorrere dal 30/04/2008
per importi pari o superiori ad Euro 5.000,00 senza l’indicazione del
nome o della ragione sociale del beneficiario e/o la clausola di non
trasferibilità |
Nonostante l’irregolarità saranno pagati |
Irregolarità dell’assegno comunicata al
Ministero dell’Economia |
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Utilizzo carnet assegni già in possesso
della clientela alla data del 29/04/2008 |
Sì, anche dopo il 29/04/2008 |
Utilizzo consentito nei limiti indicati
dalla nuova normativa |
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Assegni emessi all’ordine del traente |
Non è richiesta l’indicazione del codice
fiscale del traente |
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Assegni all’ordine del traente di importo
superiore ad Euro 5.000,00 |
Lecito |
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Assegni all’ordine del traente (“a me
medesimo”) e poi girati a terzi (e non ad una banca per l’incasso) |
Saranno pagati |
Irregolarità dell’assegno comunicata al
Ministero dell’Economia |
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Girata sugli assegni liberi |
A partire dal 30/04/2008 è sempre dovuta
l’indicazione del codice fiscale del girante sotto la firma (anche se
si utilizzano moduli di assegno rilasciati anteriormente tale data) |
In mancanza del codice fiscale la girata
è nulla e l’assegno non è pagato |
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Girata con codice fiscale manifestatamente
errato |
E’ nulla |
L’assegno non è pagato |
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Il personale presso le ns. Filiali resta a Sua disposizione per ogni
eventuale ed ulteriore chiarimento.
Viterbo, 31 Marzo 2008
La Direzione |
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RISCHIO CLONAZIONE CARTE |
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Contro le frodi le istituzioni finanziarie fanno
ricorso a difese sofisticate. E il privato cittadino? Le regole elementari
si possono riassumere in un approccio di metodo. Mantenere sempre una buona
dose di prudenza, una sana diffidenza.
Al fine di contenere i rischi di clonazione delle carte, si forniscono
alcune indicazioni da osservare nell' uso di carte di credito e di carte
bancomat.
1) Carte di credito: Come sempre, prevenire è meglio che curare. Per
mantenere un buon livello di sicurezza è necessario non cedere la carta ad
altri, non fornire il Pin e non perdere di vista la propria carta di credito
al momento del pagamento. Alcune società emittenti forniscono un servizio di
alert: un Sms sul telefonino avverte in tempo reale di ogni transazione,
consentendo di intervenire subito in caso di operazioni sospette. In ogni
caso, se all’arrivo dell’ estratto conto ci si accorge che ci sono spese mai
effettuate, si può contestare l’addebito mandando entro 60 giorni una
raccomandata a/r all’ente emittente.
Se il problema si ripete, è il caso di bloccare la carta chiamando il numero
indicato dalla società emittente ed inoltre: mai dare informazioni
confidenziali in risposta ad una e-mail non richiesta. Spesso le
informazioni riservate vengono sottratte recuperando ricevute di pagamento
ed estratti conto buttati nella spazzatura (meglio distruggere questi
documenti strappandoli in pezzi di piccole dimensioni, prima di disfarsene).
2) Bancomat: Va usata prudenza specie quando si preleva agli
sportelli automatici.
Evitare di operare se ci sente osservati. Microtelecamere, skimmer e pc sono
le armi dei truffatori che clonano i bancomat. La clonazione avviene così:
sopra la fessura dove si inserisce il Bancomat viene posizionato uno skimmer,
un apparecchio capace di catturare i dati della banda magnetica.
L’apparecchio viene poi collegato a un pc per trasferire i dati rubati su
una carta clone. Ma serve anche il codice Pin e qui entra in gioco una
microtelecamera nascosta. Oppure una tastiera collocata su quella vera che
registra il pin quando viene digitato.
3) Commercio elettronico: Prima di utilizzare la carta di credito è
necessario verificare identità e credibilità del sito dove si intende fare
acquisti. Inoltre occorre verificare che i siti protocolli di sicurezza che
permettano di identificare l’utente: generalmente durante la transazione
compare un’icona con un lucchetto che sta a significare che in quel momento
la connessione è sicura. Mai fornire informazioni troppo personali, in
particolare relative al proprio conto corrente: perché la transazione vada a
buon fine serve solo il numero della carta di credito e la relativa
scadenza. Infine, un sito utile per avere altre indicazioni: quello della
polizia postale (www.poliziadistato.it). |
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SICUREZZA |
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Al fine di aumentare la protezione da eventuali tentativi
di frode, consigliamo di seguire alcune semplici ma efficaci misure di
sicurezza; tali regole, per quanto importanti, non possono considerarsi
esaustive di tutte le problematiche presenti e future. |
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PROTEGGERE I CODICI DI ACCESSO |
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La sicurezza di accesso è garantita dall’adozione di
strutture hardware e software volte a impedire l’intrusione da parte di
soggetti non autorizzati. Il singolo utente è garantito da un triplo filtro
di sicurezza logica costituito da un “nome utente” fornito dalla Banca, da
una password e da un PIN alfanumerici che si possono variare autonomamente
in ogni momento. I codici sono strettamente personali pertanto occorre:
- Custodire con cura i codici segreti per evitare che terzi ne vengano a
conoscenza;
- Evitare di trascrivere i codici personali su documenti che possono
essere sottratti o smarriti;
utilizzare password non banali che possano essere facilmente individuabili
da un truffatore;
- Utilizzare codici alfanumerici che garantiscono una maggiore
protezione da sistemi automatici di creazione delle password. E'
importante comunque evitare di utilizzare i medesimi codici per accedere a
servizi diversi al fine di limitare i danni in caso di perdita o furto del
codice stesso;
- Cambiare frequentemente i propri codici segreti;
- Non utilizzare la modalità di memorizzazione automatica delle password
sul PC che si utilizza, soprattutto se a questo possono accedere altre
persone; nel caso in cui la funzione di completamento automatico delle
password fosse già attiva, è sufficiente rispondere "no" alla richiesta di
salvataggio delle password;
- Non comunicare o rilasciare mai a nessuno i codici anche se richiesti
telefonicamente o via mail. Nessun dipendente o collaboratore della Banca
di Viterbo richiederà mai i codici segreti personali; in particolare non
sarà mai richiesta la digitazione completa di tutti i caratteri che
compongono il pin;
- Prestare la massima cautela nell'utilizzo di pc condivisi con altri
utenti (es. in ufficio, negli internet cafè) verificando che gli stessi
non prevedano il salvataggio automatico delle password.
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FRODI |
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Negli ultimi tempi stanno variando i sistemi di “hackeraggio”:
si è passati da tentativi volti a scardinare semplicemente la sicurezza per
carpire informazioni protette ad azioni volte a trarre vantaggio economico
tramite sottrazione di fondi; queste azioni prevedono il furto dell'identità
elettronica.
Si sta diffondendo anche in Italia una modalità di truffa on-line (nota come
"phishing") che, senza violare i sistemi di sicurezza della Banca, punta a
catturare in modo fraudolento i codici di accesso all'Internet Banking dei
clienti.
Ciò avviene attraverso l'invio di una e-mail, che sembra provenire dalla
banca stessa, ad un elenco di indirizzi creato in modo casuale dai
truffatori. In tale e-mail si richiede di accedere ad un link (che sembra
riportare al sito ufficiale di tale banca) e di inserire i propri codici di
accesso, adducendo generici motivi di sicurezza. In realtà, seguendo le
istruzioni riportate, il cliente si collega al sito del truffatore e ad esso
trasmette le informazioni personali inserite.
In altri casi, le e-mail contengono un allegato che, se aperto, installa sul
computer un programma per permettere al truffatore di accedere alle
informazioni riservate presenti sul pc del cliente oppure di "vedere" quello
che il cliente sta digitando sulla tastiera del proprio computer (fenomeno
noto come "key logging"). In alcuni casi tali programmi “trojan” permettono
di far puntare il pc a siti non ufficiali anche digitando l’indirizzo
corretto (fenomeno noto come “pharming”).
In nessuno di questi casi si è in presenza di violazione informatica dei
siti della banca poiché l’obiettivo è accedervi regolarmente con i codici
sottratti.
Si suggerisce di prestare attenzione ad eventuali anomalie rispetto alle
modalità consuete con cui viene richiesto l'inserimento dei dati personali;
è altresì consigliabile di controllare sempre l'autenticità della
connessione mediante il controllo accurato del nome del sito.
Si raccomanda, infine, di non aderire in rete ad iniziative volte ad
ottenere la messa a disposizione del proprio conto corrente, con finalità di
transito di somme la cui origine potrebbe essere illecita. |
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PROTEGGERE IL PROPRIO COMPUTER |
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Il computer è lo strumento di accesso al web pertanto è sempre più
importante prendersene cura per salvaguardarlo dalla possibilità di essere
infettato da virus informatici. Alcuni accorgimenti, quali i seguenti,
possono aiutare:
- Installare un buon software antivirus sul pc e aggiornarlo
costantemente;
- Aggiornare continuamente la protezione del sistema operativo e degli
applicativi presenti sul pc mediante le installazioni delle cosiddette
patch;
- Utilizzare sistemi in grado di prevenire attacchi ed intrusioni quali,
ad esempio, programmi antispyware, sistemi firewall/intrusion
detection-prevention e sistemi antiphishing;
- Non installare software e non aprire nessun file di cui non si conosce
la provenienza;
- Diffidare della e-mail di mittenti sconosciuti che spesso contengono
messaggi impersonali, è consigliabile di non aprirle e di cancellarle; in
particolare evitare di aprire allegati o cliccare su link in esse
contenuti;
- Evitare di utilizzare programmi di "file sharing" nonché di
autorizzare le attività da remoto senza la vostra autorizzazione.
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